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Sospensione mutui per emergenza rischio sanitario

Pubblicato il 29/03/2020

In considerazione dell'attuale emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stata prevista la sospensione dei mutui in adeguamento alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SOSPENSIONE RATA MUTUI PRIMA CASA - ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETA' CONSAP

Il Fondo di Solidarietà, gestito da Consap S.p.A., consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisito della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Il D.L. n. 9/2020 (art. 26), emanato al fine di far fronte all’emergenza Covid-19, ha esteso l’intervento del Fondo introducendo un’ulteriore casistica, in particolare:
- la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), si è nuovamente intervenuti ad ampliare il perimetro di intervento del Fondo, in via temporanea, per un periodo limitato di 9 mesi dall'entrata in vigore di detto Decreto, anche a:
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Queste casistiche si aggiungono a quelle già previste dal Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 s.m.i., ossia:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, è stato inoltre eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE per accedere al Fondo di Solidarietà.

Si precisa che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze potranno essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione delle suddette fattispecie.
Per l'accesso al Fondo, la documentazione e il modulo di richiesta da presentare, è inoltre necessario attendere che il gestore del Fondo (Consap S.p.A.) fornisca informazioni di dettaglio.

Per maggiori informazioni, puoi consultare www.consap.it